Norme di Riferimento
D.Lgs. 81/08
SMM 1062
Norme tecniche UNI EN
Norme Militari (NAV, MIL, …)
Regolamento RINA
Valutazione dei Rischi Navi Militari – Approccio della MMI
Per la costruzione delle nuove Unità Navali commissionate dalla MMI con la cosiddetta “Legge Navale”, è stato avviato un progressivo aggiornamento delle specifiche di acquisto e delle procedure di accettazione delle navi militare da parte dell’Amministrazione.
Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro è chiaro l’intento di migliorare il controllo di tutto il processo costruttivo, dalla progettazione preliminare fino alla realizzazione finale, costringendo i Costruttori a fornire adeguate garanzie tecniche e “certificative” sulla base della normativa tecnica applicabile.
In ambito di sistemi complessi come sono le Navi Militari (alloggi, cucine, apparati, motori, ma anche ospedali, officine, impianti complessi, sistemi d’arma, unità ausiliarie, …) questo maggior controllo si traduce nella richiesta contrattuale di fornire, alla consegna della nave, un documento che riassuma tutto il “percorso” svolto dal Costruttore finalizzato a ridurre al minimo i rischi per i futuri operatori.
Nella definizione di questi nuovi standard da parte di MMI (ai quali NEMOTEC ha partecipato attivamente, a partire dal 2019 con la consegna della nave LSS da parte di FINCANTIERI) sono stati inseriti, nel percorso di consegna della nave, i documenti necessari al futuro Datore di Lavoro (Comandante della nave) per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori in accordo alle attuali norme di legge rafforzando così l’importanza di questo processo nei confronti dell’Industri privata.
Innanzi tutto, è stato chiarito lo scopo della responsabilità del Costruttore verso MMI al momento della consegna di una Nave Militare:
- Il progetto e poi successivamente l’installazione finale, devono essere dimostrati e documentati come conformi alle norme tecniche (di sicurezza) applicabili: queste norme possono essere di matrice militare (es. sistemi di arma), navale (es. regolamenti RINA), o anche semplicemente industriale (es: certificazione CE di apparati e macchine comprati in modo equivalente al mercato civile e poi installati a bordo, ad esempio un tornio da officina o un trituratore rifiuti, un paranco portatile o un piccolo compressore);
NOTA: questo principio era presente già prima dei nuovi standard (di fatto è sancito dalla legge, D.Lgs. 81/08), ma il modo con cui ora se ne chiede l’evidenza è notevolmente cambiato.
- I rischi residui che l’utilizzo della Nave presenterà agli operatori (il personale di MMI) in base ad un certo numero di configurazioni operative devono essere minimi, grazie alla predisposizione di sufficienti misure di sicurezza supplementari qualora la qualità (considerati anche i vincoli funzionali) del progetto non basti a garantirlo; queste misure devono essere tracciate e documentate, per creare la consapevolezza agli operatori, del loro scopo e della loro importanza.
- Tutto questo processo deve essere documentato dal Costruttore in un documento finale, costituito da molteplici sezioni, chiamato Relazione Tecnica di Valutazione dei Rischi (RTVR) che prende in considerazione non solo tutti i luoghi di lavoro della nave (locali, aree, ecc.) ma anche impianti e apparati.
Inoltre, MMI ha chiarito che:
L’equivalente militare del Datore di Lavoro di uno stabilimento produttivo in campo civile è il Comandante della Nave e la sua responsabilità nell’emissione e approvazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in accordo alla legge di sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/08, non è delegabile né al Costruttore della Nave, né ad altri Enti della Marina Militare.
Dal punto precedente ne deriva che tutto quello che riguarda la sicurezza dell’organizzazione del lavoro – comprensiva di aspetti quali l’assegnazione di mansioni, la formazione, la vigilanza, l’esposizione temporale a particolari rischi precedentemente individuati (es. rischio rumore, rischio chimico, movimentazione manuale dei carichi), l’applicazione e definizione di “comportamenti sicuri” – rimane in carico del Comandante della Nave, che li dovrà documentare e gestire con la propria organizzazione in ambito DVR.
Va quindi distinto un documento RTVR – in carico al Costruttore, e un documento DVR – in carico al Comandante della Nave, emesso attraverso la sua organizzazione diretta e il suo RSPP.
Chi approva questi documenti nel percorso di accettazione di una Nave?
- Nel caso dell’RTVR è compito dell’Ente UGECOPREVA (ente centrale alla sicurezza e prevenzione della Marina Militare con sede a Roma),
- Nel caso del DVR è il Comando di Bordo stesso (Datore di Lavoro), in questo caso UGECOPREVA fornisce assistenza e “consulenza” interna.
RTVR vs DVR
Prima della distinzione fra questi due documenti, l’industria privata era chiamata a fornire un documento, chiamato appunto Valutazione dei Rischi, i cui limiti non essendo così chiari generavano costantemente perplessità di approccio.
Alcuni esempi:
Come può un Costruttore entrare nel merito dell’avvenuta formazione di personale non suo?
Come può un Costruttore entrare nel merito del tempo reale di esposizione di un certo operatore al rischio rumore se non è il Costruttore a definirne nello specifico la mansione e la modalità di lavoro? Su che basi possono essere date precise prescrizioni di sicurezza?
UGECOPREVA, avendo revisionato la sua norma applicativa del D.Lgs. 81/08 in ambito militare, ha reso il processo più chiaro.
L’RTVR è un documento di valutazione dei rischi che:
- Affronta a monte i rischi generati dal progetto complessivo e dimostra come durante il progetto stesso siano state prese adeguate precauzioni in linea con le norme.
- Identifica e valuta i rischi residui che possono essere ancora presenti in base ad un uso operativo prevedibile (tenendo conto di alcune configurazioni operative della Nave) e documenta quali misure di sicurezza (mitigazioni) sono state adottate per rendere minimi questi rischi.
- Definisce quali precauzioni, metodi di lavoro, requisiti formativi, azioni organizzative si consiglia (in base alla conoscenza ed esperienza del Costruttore) di adottare da parte del Datore di Lavoro per ridurre al minimo ulteriori rischi per gli operatori.
- Suggerisce, in base ai vari casi ipotizzabili, quale tipologia di DPI si pensano utili e consigliabili al Datore di Lavoro per ridurre al minimo ulteriori rischi.
Inoltre, l’ RTVR:
- Non entra nel dettaglio operativo del lavoro (ruoli e mansioni) che invece sono di pertinenza del DVR (Comando di Bordo) in base alla effettiva e reale esposizione e modalità di lavoro adottata.
- Per i punti sopra descritti diventa il principale documento di ingresso per il Comando di Bordo nella produzione del proprio DVR.
- Deve essere consegnato insieme alla Nave per permettere al Comando di Bordo di emettere il DVR in tempo utile con il futuro esercizio della Nave.
Prove Ambientali
Alcuni rischi rappresentati dagli agenti fisici, sicuramente individuabili durante il progetto e l’installazione (valutati quindi nel RTVR dal Costruttore), sono fortemente legati al fattore di esposizione che dipende dal ruolo che il personale riveste nell’organizzazione e dalla propria mansione (valutati quindi nel DVR dal Comando di Bordo)
Per mettere in condizioni il Comando di Bordo di organizzare il lavoro con adeguata prevenzione a questi rischi è importante per lui conoscere il livello di presenza dei fattori pericolosi, in base al quale poter intraprendere opportune azioni migliorative.
Queste valutazioni vengono fatte a fronte di rilievi strumentali da condurre a temine allestimento in condizioni di utilizzo della nave il più possibile ricorrenti (condizione operativa).
Esempio: se il comando di Bordo conosce i livelli di rumore di alcune zone nave in base alla configurazione operativa può essere in grado di valutare l’esposizione pericolosa di certe mansioni tenendo in considerazione il tempo di permanenza in quella zona e definendo opportuni DPI.
Ecco che quindi l’RTVR non si compone solo di analisi di sicurezza qualitative, ma è richiesto per specifica contrattuale di provvedere ad una serie di misurazioni riguardanti per esempio: qualità dell’aria, rumore, vibrazioni, emissioni elettromagnetiche, qualità dell’acqua potabile, ecc…