FAQ – Frequently Asked Question
A. I Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) indicati nell’Allegato I della DM 06/42/CE “Direttiva Macchine” descrivono gli obiettivi che la macchina deve soddisfare per poter essere correttamente certificata: questi obiettivi però non contengono riferimenti di dettaglio progettuale, non forniscono soluzioni specifiche, si limitano a descrivere quello che deve essere il risultato finale (Es: gli organi meccanici pericolosi vanno protetti e resi inaccessibili. Come disegnare la protezione e/o il sistema di sicurezza non è descritto nel requisito della direttiva).
Questo perché? Perché dovendo affrontare il contesto di tutti i tipi di macchine e prodotti, le Direttive non vogliono creare una definita linea progettuale: la scelta delle soluzioni tecniche dipende dal tipo di macchina, dai rischi presenti e quindi dal processo di Analisi e Valutazione, che può far scegliere un principio di design piuttosto che un altro.
Per contro le norme tecniche armonizzate sono specifiche, scritte con linguaggio progettuale ed “esecutivo”, definendo così il principio di “presunzione di conformità”.
In termini pratici applicare le norme a livello di progetto consente di presumere automaticamente la conformità di quanto costruito ai RESS della Direttiva Macchine (di fatto determinano il cosiddetto “stato dell’arte” tecnico); eventuali contestazioni sono mosse al Costruttore in modo provato e documentato base alla applicazione o meno delle norme tecniche, entrando nel merito delle soluzioni adottate.
Nel caso le norme tecniche armonizzate (EN per quanto riguarda il marchio CE) non siano state seguite in progettazione, il sistema realizzato potrebbe comunque essere considerato conforme ai RESS della Direttiva, ma l’onere della prova è invertito, con tutto quello che legalmente comporta: sta al Costruttore dimostrare per intero la conformità della sua realizzazione, dimostrando di non aver commesso nessuna negligenza quando ha applicato soluzioni “interne” invece che quanto previsto dalle normative tecniche.
Ing. Riccardo Federigi, CEO NEMOTEC SRL
Gen 2020 – Ogg: Certificazione di Macchine – Marchio CE
A. Dipende da cosa si intende con la parola “Sistema”.
Le macchine e i gruppi partecipano al sistema in modo diretto, funzionando in modo automatico e congiunto o sono stadi di produzione successivi ma indipendenti da loro?
Hanno comandi a comune o si interfacciano solo tramite segnali di informazione “ingresso uscita prodotto” lasciando però alle singole macchine il compito di gestire i propri movimenti e logiche in modo autonomo?
I quadri elettrici e gli impianti sono a comune o sono separati (vicine, si sovrappongono, sono lontane, …)?
Sono inserite in un layout integrato, magari con sistemi di sicurezza comuni (protezioni perimetrali) o sono totalmente indipendenti?
Nel caso in cui questo tipo di considerazioni abbiano una qualche risposta affermativa il sistema è un impianto complesso e necessita di una certificazione di “insieme” sopra quelle dei singoli componenti e gruppi.
È chiaro se alcuni sottosistemi sono certificati come “quasi macchine” (quindi non completamente certificati dal loro Costruttore perché relativi ad una funzionalità non completa) è ancora più evidente dover procedere ad una certificazione di insieme o almeno ad una valutazione attenta delle interfacce.
La certificazione dei singoli “componenti” invece non risolve il problema, in quanto non basta a garantire il risultato finale in caso di sistemi integrati.
Ing. Riccardo Federigi, CEO NEMOTEC SRL
Gen 2020 – Ogg: Certificazione di Macchine – Marchio CE
A. La dichiarazione cui fa riferimento non è una dichiarazione di conformità CE “completa”, ma si chiama dichiarazione di “incorporazione” (All. IIB dir 06/42/CE) e si riferisce alle “quasi macchine” ossia dei gruppi (che in certi casi possono essere assolutamente paragonabili a macchine vere e proprie) che per funzionare devono essere collegate e gestite in modo integrato in un sistema complesso.
Per intenderci un gruppo di lavoro di una linea produttiva che pur avendo organi di movimento, motori e quadro elettrico a se stante comunque deve essere integrato nel sistema generale per poter svolgere la sua funzione (es. un controllo di velocità sincronizzato con altri gruppi, un sistema di sicurezza che deve dipendere dagli accessi a varie zone di linea, ecc…) deve essere considerato una “quasi macchina” e chiaramente non può da solo rispondere a tutti i requisiti della Direttiva. I requisiti si “compiono”, infatti, affrontando il sistema nel suo insieme. Per questo è ammessa una certificazione, diciamo, parziale; sta all’assemblatore finale (spesso lo stesso utilizzatore) valutare le interfacce fra le quasi macchina e la macchina complessa al fine di completare il percorso di certificazione.
Se invece il contratto di fornitura si applica ad una vera e propria macchina indipendente (da valutare ed eventualmente dimostrare), la dichiarazione è semplicemente sbagliata nella sua tipologia.
Ing. Giovanni Frediani, Responsabile Settore Macchine e Impianti
Mar 2020 – Ogg: Certificazione di Macchine – Marchio CE
A. Per la Comunità Europea, la persona fisica e giuridica responsabile della certificazione deve avere una presenza legale all’interno del mercato comunitario, essenzialmente per garantire all’acquirente la possibilità di rivalsa legale in caso di difformità e non conformità.
Lei quindi figura di fatto come l’importatore del prodotto e ha la responsabilità verso i propri Clienti di garantire che il marchio CE sia stato messo in ottemperanza ai requisiti delle direttive applicabili.
Si fida del costruttore straniero? Ha dati, documenti e prove che il Costruttore abbia applicato i requisiti delle direttive durante la progettazione? Il costruttore le ha consegnato la documentazione necessaria con le informazioni richieste dalle Direttive applicabili (es. Manuale di uso, schemi, ecc…)? Il fascicolo tecnico della macchina dove è conservato?
Nel caso di contestazione Lei resta il riferimento di responsabilità nei confronti dei suoi acquirenti e starà a Lei fare eventuale rivalsa (a questo punto internazionale) sul Costruttore nel caso in cui si dimostri che la macchina presenti eventuali non conformità. Il problema vero, in questi casi, è la gestione del procedimento di contestazione, visto che l’autorità richiede alcuni documenti (facenti parte del fascicolo tecnico della macchina, appunto, ad esempio l’analisi dei rischi e/o il manuale nella lingua italiana) che Lei potrebbe non avere se non contrattualmente stabiliti con il Costruttore.
A titolo di esempi: un computer Apple comprato in Europa non viene acquistato (e certificato) direttamente dalla casa madre USA di Cupertino (CA), ma, almeno ad oggi, viene gestito commercialmente e legalmente dalla mandataria Apple Europea con sede a Dublino (IR). Si è mai chiesto perché? Proprio per una questione di presenza legale sul mercato.
Nel suo caso è proprio Lei che garantisce all’acquirente questa presenza, quindi più la documentazione che ha “in casa” è esaustiva in termini di certificazione, più lei è in grado di tutelarsi da eventuali contestazioni.
Ing. Riccardo Federigi, CEO NEMOTEC SRL
Feb 2020 – Ogg: Certificazione di Macchine – Marchio CE
A. Si, ci sono problemi purtroppo e c‘è la seria probabilità di dover modificare alcune cose della macchina, in particolare per l’impianto elettrico.
Ipotizzo una macchina e non un impianto di processo, macchina con organi in moto, quadro elettrico e impianto aria a bassa pressione (altrimenti vanno viste ulteriori casistiche).
In generale, ci sono tre aspetti macro da considerare ipotizzando i casi più comuni (senza vedere la macchina non posso che fare considerazioni generali):
- La progettazione “meccanica”, se è fatta bene, di solito segue criteri abbastanza comuni (in USA c’è il regolamento OSHA, abbastanza generico, ma poi sono applicate le norme ISO ormai quasi tutte armonizzate alle nostre EN) quindi si può sperare siano pochi adempimenti e/o verifiche.
- La parte elettrica rischia di dover essere interamente rivista perché le norme Europee (in particolare la EN 60204-1) sono sostanzialmente diverse dalle norme USA, UL, CSA, ecc… (in sintesi ertrema sono proprio due mondi elettrici diversi, bassa corrente alto voltaggio uno e alta corrente basso voltaggio l’altro). Quindi, a meno di non essere nei pochissimi casi in cui i requisiti normativi si avvicinano (per alimentazione, circuito, e come lavora la macchina) direi che il quadro elettrico andrà analizzato e, ahimè, modificato.
- Mancherà la certificazione CE della macchina: se è stata importata ora, la macchina va certificata CE perché altrimenti non sarebbe in linea con il D.Lgs. 81/08 (non serve la marcatura CE per le macchine già esistenti sul territorio italiano prima del 21.09.1996, ma per gli impianti immessi oggi sul mercato, anche importati da fuori, serve il marchio CE a garanzia dei lavoratori). Quindi qualcuno deve fare la certificazione CE, o direttamente il vostro stabilimento o tramite aziende specializzate (come la nostra); questo vuol dire anche mettere insieme il fascicolo tecnico, e tutto quello che comporta.
Ing. Riccardo Federigi, CEO NEMOTEC SRL
Feb 2020 – Ogg: Certificazione di Macchine – USA