BREXIT Nuovo Marchio UKCA

Fonte: https://www.gov.uk/

A seguito della Brexit, e della conseguente uscita del Regno Unito dal mercato Europeo, si iniziano a manifestare alcuni impatti per quanto riguarda gli aspetti di certificazione di prodotti, nello specifico parliamo in questa sede dei prodotti industriali ed in particolare di macchine e impianti.

Di seguito le principali novità, riportate in modo sintetico per una facile comprensione, cercando di descrivere gli scenari in base ai prossimi periodi temporali. Attenzione alle date ed in particolare al ruolo di Importatore, spesso sottovalutato.

Paesi Interessati

Ad oggi, il Regno Unito ossia Inghilterra, Galles, Scozia.

Irlanda del Nord rimane per ora “affiliata” alla marcatura di prodotto Europea con relativa marcatura CE.

Nuovo Marchio UKCA

Gennaio 2021. La data è già passata, ma è di importanza fondamentale nella questione: il 1° gennaio di quest’anno il Regno Unito ha emesso un nuovo marchio per la certificazione denominato UKCA.

Questo nuovo marchio vale per tutte le macchine e impianti (così come per la commercializzazione di moltissimi altri prodotti) precedentemente coperti dalla certificazione Europea e dalla marcatura CE.

In pratica, si sancisce in modo chiaro e inequivocabile che il marchio CE Europeo è destinato a cessare di validità per tutte le attività di import-export da e verso il Regno Unito.

Periodo di applicazione

Come ogni nuovo regolamento di questa entità il passaggio non è “brusco”, ma esiste un periodo transitorio: questa volta è però molto breve (!!)

  • Macchine e impianti messi sul mercato UK entro il 2022: è possibile continuare a mettere sul mercato inglese macchine e impianti regolarmente certificati CE, a meno di non voler aderire immediatamente al nuovo marchio UKCA.
  • Macchine e impianti messi sul mercato UK dal 2022 in poi: non sarà più valida la certificazione Europea, né il marchio CE. Durante il 2022 per poter mettere sul mercato dei paesi UK una macchina e/o un impianto è necessario produrre una dichiarazione di conformità UKCA. Inizialmente non sarà obbligatorio marcare fisicamente la macchina col nuovo logo, la marcatura obbligatoria UKCA partirà dal 2023 in poi (forse per dare tempo di poter marcare fisicamente moltissimi prodotti in quanto questo processo non si applica solo alle macchine ma a quasi tutti i prodotti industriali e consumer che prima erano soggetti al marchio CE).

Soggetti Interessati

Ogni direttiva di prodotto Europea e/o internazionale richiede la certificazione al momento della prima “messa sul mercato” di quel prodotto, in quel mercato.

I soggetti interessati sono quelli che quindi operano in tal senso (la messa sul mercato è di fatto la commercializzazione del bene all’interno del mercato) normalmente individuati fra Costruttori, Rivenditori, Mandatari.

In analogia alle normali Direttive Europee, questo funziona ad un patto: che queste figure siano residenti all’interno del mercato in cui si vende la macchina, ossia in questo caso l’UK.

Importatore

Attenzione al ruolo dell’importatore, sempre più regolamentato dalle direttive visto l’incremento costante di scambi internazionali.

Quando una macchina proviene da un mercato diverso – quindi in questo caso una macchina venduta da un Costruttore Europeo ad un Cliente o un Rivenditore residente in UK – la responsabilità non è più solo del Costruttore, ma passa al cosiddetto Importatore (nell’esempio il Cliente stesso o il Rivenditore a second del tipo di commercializzazione) che deve essere in questo caso esplicitamente individuato e che diventa responsabile verso il mercato (quindi le autorità del suo paese) della corretta certificazione del prodotto e della completezza della documentazione obbligatoria (che è tenuto a conservare).

Essendo ormai la Brexit avvenuta e il Regno Unito ormai fuori dalla Comunità Europea, anche durante il regime transitorio per il quale il marchio CE rimane comunque accettato sulla macchina, l’Importatore deve essere comunque dichiarato e i suoi obblighi e responsabilità sono del tutto in vigore (!!!)

Cosa cambia in sostanza (progettuale e costruttiva)

Per ora per fortuna le modifiche ai regolamenti UK non sono state sostanziali, salvo qualche aspetto documentale e quanto già detto a livello di responsabilità; nel corso di questo anno però le novità potrebbero non mancare.

Sul sito https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain#legislation è disponibile una lista di corrispondenza fra le Direttive di prodotto Europee e le attuali Direttive UK e per ora gli scostamenti tecnici e progettuali non sono così significativi.

Le normative tecniche armonizzate alle attuali Direttive UK, consultabili al link https://www.gov.uk/government/publications/designated-standards-machinery,  tendono ancora ad essere praticamente equivalenti alle attuali norme armonizzate alla nostra Direttiva Macchine.

Il problema può porsi col prossimo cambiamento (generalmente la prima è quasi sempre la parte elettrica, rumors parlano di un avvicinamento della UK allo standard normativo americano, essenzialmente diverso da quello Europeo, ma ad oggi non ci sono indicazioni ufficiali in merito): all’uscita di una nuova norma armonizzata ai regolamenti UK o di una nuova versione dell’attuale The Supply of Machinery (Safety) Regulations (2008) (l’alter EGO della nostra Direttiva Macchine) la progettazione si dovrà adattare e così eventualmente la documentazione di valutazione dei rischi e/o la documentazione progettuale.

Riccardo Federigi

Ing. Riccardo Federigi

CEO - NEMOTEC SRL

Esperto di Sicurezza Macchine opera nel campo delle certificazioni di prodotto da oltre 20 anni. Docente di Sicurezza Macchine e Sicurezza sul Lavoro Collabora con varie Multinazionali, ha svolto e svolge tuttora attività di docenza e consulenza per conto di Associazioni e Enti Notificati (Dekra, Tuv, Unione Industriale La Spezia, Lucca, Prato e Pistoia, Università di Firenze, Istituto Ambiente Europa, …).